Nelle indicate circostanze, agli uomini delle compagnie pontieri, oltre alla razione normale, può essere distribuita una seconda razione; purché l'insieme di queste Ultime distribuzioni non ecceda, nel corso dell'anno, il numero di cento (§ 1415).
'insieme di queste Ultime distribuzioni non ecceda, nel corso dell'anno, il numero di cento (§ 1415).