Nei presidii fissi, ai campi d'istruzione ed alle scuole di tiro, i comandanti di corpo hanno facoltà di variare la composizione della razione viveri, sostituendo una ad altra delle derrate che compongono la razione normale, o variandone le singole quantità. La carne non potrà per altro essere aumentata, nè diminuita oltre 30 grammi per ogni razione (§ 1418).
, sostituendo una ad altra delle derrate che compongono la razione normale, o variandone le singole quantità. La carne non potrà per altro essere